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STATUTO DI OPDIPO

Articolo 1. Denominazione
È costituita un'associazione senza scopo di lucro, apolitica e apartitica, denominata Opificio di Disegno Industriale Potenziale, qui di seguito indicata brevemente come OPDIPO.

Articolo 2. Sede
OPDIPO ha sede in Milano, (MI)

Articolo 3. Oggetto
OPDIPO ha l'obiettivo senza fine di lucro di:

  • promuovere la sperimentazione di metodologie di Disegno Industriale basate sulla restrizione, sul vincolo, sulla combinatorietà, sulla potenzialità, senza nessuna limitazione, liberamente ispirandosi all’approccio dei vari Ou-x-po francesi e degli omologhi italiani;
  • operare in tutti i settori del Disegno Industriale (quali Prodotto, Comunicazione, Moda), presenti e futuri, inclusi quelli che ancora non sono venuti alla luce, e che potranno nascere grazie anche all’opera dello stesso OPDIPO; nessuna disciplina artistica gli è inoltre preclusa;
  • promuovere l’idea e le opere degli associati;
  • organizzare manifestazioni di supporto alla diffusione delle proprie attività o di attività di altre associazioni che abbiano analoghi obiettivi;
  • pubblicare e diffondere le proprie opere;
  • coordinare la propria attività con quella di altre associazioni di analoghe finalità, operanti in Italia o all'Estero, assumendo anche partecipazioni in esse;
  • costituire un punto di riferimento e di coordinamento per tutti gli associati e per tutti coloro, soggetti fisici o persone giuridiche, che siano interessati a quanto oggetto dell'associazione.

    Articolo 4. Associati
    Fanno parte di OPDIPO soggetti fisici o giuridici di qualsiasi natura, o enti o istituti dotati o meno di personalità giuridica, siano essi pubblici o privati, e in particolare si distinguono:

  • Soci Fondatori, che hanno contribuito alla nascita di OPDIPO
  • Soci Ordinari, che fanno parte di OPDIPO ai sensi del presente statuto. È facoltà del Comitato Direttivo (vedi art. 11) di estendere le categorie dei soci sulla base di nuove esigenze (introducendo ad esempio Soci onorari e Soci juniores)

    Articolo 5. Adesioni
    Per far parte di OPDIPO è necessario che il candidato ne faccia domanda, mostrando motivato interesse (ad esempio con la presentazione di un progetto, a qualsiasi stadio di completamento, che si ispiri ai principi dell’associazione, ovvero che operi nel settore del Disegno Industriale e che mostri interesse per l’associazione, o altro ancora) e che il Comitato Direttivo ne approvi l’ingresso a semplice maggioranza, senza necessità di alcuna motivazione. Il nuovo associato dovrà corrispondere la quota associativa per l'anno in corso, in qualsiasi momento avvenga la sua iscrizione, e si dovrà attenere alle regole di comportamento indicate nell’articolo 13.

    Articolo 6. Quote associative
    La quota di associazione viene definita dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni anno finanziario, e deve essere corrisposta da tutti i soci. È facoltà del Consiglio di Amministrazione definire quote differenziate per le diverse categorie di soci, incluso associazioni gratuite.

    Articolo 7. Durata
    L'associazione ha durata sino 31 dicembre 2046, prorogabile con delibera dell’Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli associati.

    Articolo 8. Esercizio Finanziario
    Ogni esercizio finanziario dura 12 mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Presidente sottoporrà al Consiglio di Amministrazione il Bilancio Consuntivo e un Bilancio preventivo per approvazione.

    Articolo 9. Entrate dell'associazione
    Le entrate di OPDIPO sono:

  • le quote associative;
  • qualunque contributo versato da Associati o da non associati, e in particolare, dalla Commissione della Comunità Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, o da altri Enti;
  • interessi e frutti sui beni appartenenti a OPDIPO;
  • eventuali proventi derivanti da obbligazioni degli associati, come da articolo 13;
  • ogni altra entrata non preclusa dalla legge o dallo scopo sociale.

    Articolo 10. Autonomia patrimoniale
    Il patrimonio di OPDIPO risponde solo delle obbligazioni assunte da OPDIPO stesso, ferma restando la responsabilità di legge.

    Articolo 11. Organi dell'Associazione
    OPDIPO è governata dai seguenti organi:

  • l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria
    è organo sovrano; si compone di tutti gli associati, è presieduta dal Presidente o da un associato da lui delegato; si riunisce, anche mediante videoconferenza, almeno una volta all'anno in forma ordinaria, e quando serva in forma straordinaria, su convocazione scritta o comunicata con qualunque mezzo equivalente, inclusi il telefono, la posta elettronica, e altri strumenti di comunicazione disponibili o di là da venire, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione; quando si riunisce mediante videoconferenza si considera tenuta nel luogo ove si trovano il presidente ed il segretario; si intende validamente costituita se sono presenti - o assenti con motivata giustificazione - la maggioranza dei membri, eventualmente anche mediante delega, comunicata per iscritto, anche mediante posta elettronica, ad almeno un associato; delibera con la maggioranza dei voti degli associati purché costi il voto favorevole di tutti i Soci Fondatori; riceve il bilancio annuale consuntivo, elegge il Consiglio di Amministrazione, delibera sovranamente sulle questioni relative al funzionamento di OPDIPO, modifica il presente Statuto con la maggioranza dei due terzi degli associati;
  • il Consiglio di Amministrazione
    è costituito da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri tra cui un Presidente (che convoca consigli e assemblee e dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea), un Segretario (che cura le attività di OPDIPO e redige e conserva i verbali di assemblee e riunioni), un Tesoriere (che gestisce l'amministrazione corrente ed elabora i bilanci consuntivo e di previsione); il Consiglio delibera a maggioranza e dura in carica 5 anni.
  • il Comitato Direttivo
    nominato dal Consiglio di Amministrazione, è costituito da un Direttore Operativo e da un Segretario e da altri membri eventualmente cooptati dai due precedenti, attua le azioni decise dal Consiglio di Amministrazione, e ha potere di veto sulle proposte progettuali indicate (vedi art. 13).

    Articolo 12. Scioglimento del rapporto associativo
    Cessano di far parte di OPDIPO coloro che presentino dimissioni per iscritto, coloro che vengono espulsi per giustificati motivi per delibera dei membri del Consiglio di Amministrazione, coloro che non adempiono al pagamento delle quote alle scadenze fissate. La decisione del Consiglio è inappellabile. Un associato uscito o espulso da OPDIPO può rientrare successivamente a farne parte.

    Articolo 13. – Obblighi degli associati
    L’associato ha i seguenti obblighi:

  • indicare per ciascuna delle sue opere che ritiene afferenti ai principi di OPDIPO l’attinenza della stessa all’Associazione e alle sue finalità, in ogni contesto in cui esse vengono presentate; sottoporre al Comitato direttivo ogni opera ritenuta afferente ai principi di OPDIPO; comunicare al Comitato direttivo il luogo di manifestazione pubblica ove si esponga l’opera, le recensioni stampa e in rete internet, mediante posta elettronica, fax o altro medium idoneo all’archiviazione dei dati; l’indicazione è indipendente dalla partecipazione dell’associato e alla produzione dell’opera in ambiti differenti, siano essi studi professionali, attività personali, raggruppamenti di professionisti, aziende o altri tipi di aggregazioni e partecipazioni giuridicamente riconosciute o no; l’indicazione non costituisce pregiudizio per alcuna rivalsa economica o intellettuale sull’opera, né alcun riconoscimento di partecipazione alla sua progettazione/produzione da parte di OPDIPO;
  • qualora le opere di un associato siano state prodotte prototipalmente o comunque promosse da OPDIPO, l’associato è tenuto a rifondere i relativi costi, inclusi quelli di promozione, nell’istante in cui le stesse divenissero per lui oggetto di ricavo; le modalità temporali di tali rifusioni saranno oggetto di contrattazione caso per caso, all’atto di accettazione del progetto da parte del Comitato direttivo.

    Articolo 14. Controversie
    Ogni controversia che dovesse sorgere tra gli Associati sarà rimessa ad un Arbitro nominato da Presidente della Camera di Commercio di Milano. L’Arbitro avrà sede a Milano. Per quanto qui non disposto, si applicano le Norme del Codice di Procedura Civile in tema di Arbitrato.

    In originale firmati,

  • Marco Maiocchi
  • Young Ju Oh
  • Ettore Ezio Lariani
  • Ezio Ricci Notaio (L.S.)

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